Articolo 17 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 16Articolo 18
Versione
31 maggio 1950
>
Versione
7 aprile 1960
Art. 17.





((Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme:
La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'Ordine o Collegio vengono dal presidente dell'Ufficio elettorale consegnate all'elettore, previa la sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene consegnata all'elettore una matita copiativa, che dovra' essere restituita al presidente con la scheda e la busta.
Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
Il presidente, chiuse all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e al plico vengono incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine o Collegio e la firma del presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale nonche' di qualsiasi altro elettore che voglia, sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
All'ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara riaperta la votazione.
Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell'Ordine o Collegio))
Entrata in vigore il 7 aprile 1960