Art. 10.
E' in facolta' dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.
Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.
La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:
a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;
b) la regolarita' della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa;
c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli articoli 4 , 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 .
Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.
Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.
L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo e' comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.
E' in facolta' dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.
Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.
La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:
a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;
b) la regolarita' della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa;
c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli articoli 4 , 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 .
Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.
Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.
L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo e' comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.