Articolo 58 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 57Articolo 59
Versione
31 maggio 1950
Art. 58.


La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente art. 56, presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al presidente, il quale nomina il relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei ricorsi, l'adunanza per la decisione della Commissione sul ricorso. E' in facolta' del presidente di variare l'ordine predetto.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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