Articolo 21 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 20Articolo 22
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31 maggio 1950
Art. 21.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell'Albo puo' proporre ricorso avverso la validita' delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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