Massima: La controversia circa il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo esercizio del potere disciplinare nei confronti dei sanitari, esula, in base agli artt. 5, 15, 18 del d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 ed al relativo Regolamento per la esecuzione, approvato con d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, dall'ambito di giurisdizione devoluto alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Massima: Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del sanitario, le comunicazioni dirette all'interessato costituiscono atti a forma libera, purché idonea a fare conoscere al destinatario le notizie rilevanti per il procedimento medesimo, indipendentemente dal termine "notificazione" usato dall'art. 39 del Regolamento (approvato con d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) per la esecuzione del d.lgs. c.p.s. 13 settembre 1946, n. 233, recante le disposizioni sulla Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (nella specie è stata ritenuta idonea la comunicazione avvenuta a mezzo del servizio postale).
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