Articolo 11 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 10Articolo 12
Versione
31 maggio 1950
Art. 11.


Nel caso previsto dall' art. 11, lettera c) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , la cancellazione dall'Albo dev'essere pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento.
Qualora, ai sensi del citato art. 11, per la cancellazione dev'essere sentito l'interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si procedera' alla cancellazione dall'Albo, in sua assenza.
Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare.
Il sanitario cancellato dall'Albo e', a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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