Articolo 47 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 46Articolo 48
Versione
31 maggio 1950
Art. 47.


La decisione deve, a pena di nullita', contenere la indicazione della data in cui e' stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. E' sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte. La decisione e' pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato.
Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, da adottarsi ai sensi dei (precedenti articoli 42 e 43.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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