Articolo 54 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 53Articolo 55
Versione
31 maggio 1950
Art. 54.


Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonche' al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Il ricorso previsto dall'art. 21 e' notificato all'Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni, nonche' al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Ove l'autorita' che ha emanato il provvedimento sia il prefetto, il ricorso deve essere notificato anche all'Ordine o Collegio.
Qualora il ricorrente sia il prefetto, la notificazione e' fatta all'interessato, al procuratore della Repubblica e all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il procuratore della Repubblica, la notificazione e' fatta all'interessato, al prefetto e all'Ordine o Collegio.
Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo comma dell'art. 53 e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile .
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma, del precedente art. 53 debbono essere depositate presso la segreteria:
a) le relata delle notificazioni effettuate;
b) copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato;
c) quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo.
Il ricorso e' dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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