Articolo 56 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 55Articolo 57
Versione
31 maggio 1950
Art. 56.


Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel sesto comma dell'art. 54 per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni.
Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le proprie controdeduzioni ed esibire documenti.
Il prefetto, il procuratore della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai prefetti, dai procuratori della Repubblica e dai Consigli di altre sedi di prendere visione degli atti depositati in segreteria.
I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di mandato speciale.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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