Articolo 9 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 maggio 1950
Art. 9.


Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato puo' ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, e' dato ricorso alla stessa, Commissione centrale ai fini dell'iscrizione.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente