Articolo 75 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 74Articolo 76
Versione
31 maggio 1950
Art. 75.


Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti delle Federazioni. In tal caso, oltre alle notifiche prescritte negli articoli stessi, deve farsi luogo alla notifica del ricorso al Comitato della Federazione interessata.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950