Articolo 64 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 63Articolo 65
Versione
31 maggio 1950
Art. 64.


I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile , in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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