Articolo 43 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 42Articolo 44
Versione
31 maggio 1950
Art. 43.


Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:
a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale ;
c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall' art. 215 del Codice penale , comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive, prevedute nel citato art. 215 del Codice penale , comma terzo, nn. 1 , 2 , 3 e 4 (liberta' vigilata - divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province - divieto di frequentare osterie e (pubblici spacci di bevande alcooliche - espulsione dello straniero dallo Stato).
La sospensione e' dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio puo' pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorita' di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle successive sanzioni.
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa e' stata determinata.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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