Articolo 74 del Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
Articolo 73Articolo 75
Versione
31 maggio 1950
Art. 74.


Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive Federazioni, puo' essere revocata la nomina di uno o piu' dei componenti professionisti della Commissione, qualora cio' si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignita' della classe.
Entrata in vigore il 31 maggio 1950
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