Art. 4. Situazioni impeditive 1. Non puo' essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario:
a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente ovvero si e' in qualsiasi modo ingerito nella medesima;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente;
c) il creditore ed il debitore dell'impresa insolvente;
d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attivita' professionale a favore dell'impresa insolvente.
a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente ovvero si e' in qualsiasi modo ingerito nella medesima;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente;
c) il creditore ed il debitore dell'impresa insolvente;
d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attivita' professionale a favore dell'impresa insolvente.