Art. 2. 1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell' articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrare derivanti dal presente decreto. ((2)) 2. Il recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il cui pagamento e' stato sospeso in forza delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 settembre 1987, n. 1142 /FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 1987; 28 dicembre 1987, n. 1316/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 1987, come integrata e modificata dall'ordinanza 30 dicembre 1987, n. 1317/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988; 20 luglio 1988, n. 1509/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1988, come modificata dall'ordinanza 30 luglio 1988, n. 1516/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988 e 30 dicembre 1988, n. 1627/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1989, avverra':
a) per i contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di sedici rate trimestrali uguali scadenti l'ultimo giorno del mese di ciascun trimestre. La scadenza della prima rata e' fissata al 31 marzo 1990;
b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata e' fissata al mese di febbraio 1990.
3. Il recupero delle somme di cui al comma 2 avverra' senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri.
4. Le somme il cui pagamento e' stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 2 non costituiscono reddito imponibile. Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali e' stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sara' stato eseguito il versamento.
5. Le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi, nonche' le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui originari termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 2, si condiderano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988.
6. La disposizione dell' articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44 , si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonche' all'integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 .
7. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 .
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 36, comma 13) che "Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263 , relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'I.V.A. prevista all' articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , e' differito al 29 agosto 1993".
a) per i contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di sedici rate trimestrali uguali scadenti l'ultimo giorno del mese di ciascun trimestre. La scadenza della prima rata e' fissata al 31 marzo 1990;
b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata e' fissata al mese di febbraio 1990.
3. Il recupero delle somme di cui al comma 2 avverra' senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri.
4. Le somme il cui pagamento e' stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 2 non costituiscono reddito imponibile. Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali e' stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sara' stato eseguito il versamento.
5. Le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi, nonche' le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui originari termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 2, si condiderano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988.
6. La disposizione dell' articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44 , si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonche' all'integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 .
7. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 .
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 36, comma 13) che "Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263 , relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'I.V.A. prevista all' articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , e' differito al 29 agosto 1993".