Articolo 2 del Decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19
Articolo 1Articolo 3
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12 febbraio 1977
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10 aprile 1977
Art. 2.
L'A.N.A.S. succede in tutti i rapporti ((obbligatori)) in corso, costituiti dalla concessionaria, ivi compresi quelli relativi alle obbligazioni ed ai mutui di cui all' art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e successive integrazioni e modificazioni, ed esclusi quelli concernenti il personale dipendente e quelli derivanti da responsabilita' civile per violazione di norme penali ((o da responsabilita' comunque accertate))
Entrata in vigore il 10 aprile 1977
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