11 settembre 1991
26 settembre 2006
15 maggio 2008
Commentari • 4
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 25 gennaio 2021
[…] De Angelis, in Lav. nella giur. 2007, 1045) Il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della L. n. 257 del 1992, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, applicabile nella specie ratione temporis, va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui all'art. 24, terzo comma, del D.Lgs. n. 277 del 1991 (abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 257 del 2006). (Cass. 11/1/2007 n. 400, Pres. […]
Leggi di più… - 2. Eccessiva esposizione all’amianto e limiti alla rivalutazione contributiva ex L. 257/92: le ultime novità giurisprudenzialiMilizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2011
L'eccessiva esposizione alle polveri sottili di amianto e le derivanti patologie (asbestosi, c.d. malattia respiratoria occupazionali) sono vexatae questiones molto dibattute dalla giurisprudenza (cfr. Cass. pen. sez. IV n. 38991/10 con nota di Marani sul c.d. caso Montefibre, Cass. sez. lav. n. 8915/09 nel Massimario, n. 24170/08, Trib. Ivrea n. 131/07 in www.dirittoegiustizia.it del 21/11/07), dalla dottrina (v. ex multis Piva, Cappuccini, Manzella, Berlinguer e Guarianello) e sono regolate da numerose leggi (T.U. n. 1124/65, L. 626/94, art. 9 St. Lav., protocollo welfare). Due recenti sentenze del Tribunale di Brindisi sez. lav. nn. 50 e 724, rispettivamente del 11/01 e del 17/02/11, …
Leggi di più… - 3. De triplici copia obsequiorumSavino Mauro · https://www.diritto.it/ · 7 ottobre 2010
1. …E poi ci accorgemmo dell'amianto Se negli ultimi quindici anni circa i tribunali italiani hanno fatto la non piacevole esperienza di dover ospitare centinaia di migliaia di fascicoli a tema unico, l'amianto, materia di questi fascicoli, non è certo venuto fuori dal nulla. Un breve excursus delle principali fonti normative riguardanti l'amianto (o asbesto) ci convincerà del fatto che la sua presenza era stata avvistata già da lungo tempo. Nel 1943, la legge n. 455, riconosce il rischio professionale da esposizione all'amianto. Il d.pr. 30.06.1965, n. 1124, contiene nel capo VIII disposizioni speciali, oltre che per la silicosi, per l'asbestosi. Il d.m. 18.04.1973 fissa al punto 1b del …
Leggi di più… - 4. Rischio vibrazioni: il datore di lavoro deve redigere una specifica valutazione dei rischiFrancesca Masso · https://www.filodiritto.com/ · 4 marzo 2006
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 17/04/2019, n. 68Provvedimento: […] ferie e festività), quanto meno in termini di rilevante probabilità, l'esposizione del medesimo all'amianto in concentrazione media annua non inferiore alla soglia limite legislativamente fissata in 0,1 fibre per centimetro cubo (di cui all'art. 24 d.lgs. n. 277/1991 e successive modifiche), quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, […] Nell'odierno giudizio, la sussistenza di tali condizioni, ovvero il rischio morbigeno determinato dalla presenza di fibre di amianto in misura superiore ai limiti di concentrazione previsti dagli artt.24 e 31 del d.lgs. n.277/1991, protrattosi per oltre dieci anni, è stata giudicata altamente probabile dal CTU.Leggi di più...
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- 2. Trib. Foggia, sentenza 11/05/2021, n. 2071Provvedimento: […] 4913/2001;Cass.8859/2001) nel valore indicato dall'art. 24 decreto legislativo 277/1991 e successive modificazioni (0,1 fibre per cm cubo, pari a 100 fibre litro) oltre il quale, rendendosi doverosa l'adozione di cautele da parte del datore di lavoro, risulta accertata la potenzialità lesiva dell'esposizione all'amianto (cfr. anche Cass. 16118/2005; Cass. 15679/2006).Leggi di più...
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- 3. Trib. Napoli, sentenza 08/04/2021, n. 2350Provvedimento: […] 4913/2001;Cass.8859/2001) nel valore indicato dall'art. 24 decreto legislativo 277/1991 e successive modificazioni (0,1 fibre per cm cubo, pari a 100 fibre litro) oltre il quale, rendendosi doverosa l'adozione di cautele da parte del datore di lavoro, risulta accertata la potenzialità lesiva dell'esposizione all'amianto (cfr. anche Cass. 16118/2005; Cass.Leggi di più...
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- 4. Trib. Foggia, sentenza 17/01/2022, n. 169Provvedimento: […] A detti quesiti, il CTU ha risposto nel seguente modo: “Risposta al quesito n. 1: dall'esame della documentazione agli atti, nonché dalla valutazione delle pubblicazioni di casi analoghi e conformi posso affermare che i ricorrenti erano esposti a concentrazioni di fibre di amianto molto basse e sicuramente di molto inferiori al limite previsto di 100 ff/L, quindi non erano a rischio. Risposta al quesito n. 2: Non erano esposti all'amianto in misura tale da dar diritto ai benefici di legge. Risposta al quesito n. 3: Non vi è stato alcun superamento delle concentrazioni previste dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277 del 1991. Risposta al quesito n. 4:Leggi di più...
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- 5. Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2024, n. 1385Provvedimento: […] È ormai consolidato orientamento che il beneficio del quale si discute vada attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277 del 1991, sicché, nell'esame sulla fondatezza della domanda volta ad ottenere tale beneficio, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, […]Leggi di più...
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