Art. 5.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aree ed i beni compresi nella circoscrizione dell'Ente; gia' in uso ad altre amministrazioni dello Stato per servizi non attinenti al traffico portuale, sono trasferiti al pubblico demanio marittimo e consegnati all'Ente, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello delle finanze.
Le aree, con i fabbricati su di esse insistenti, non piu' utilizzate per scopi connessi con il traffico portuale che saranno indicate con decreto del Ministro della marina mercantile da emanarsi, di concerto con quello delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, passano come beni patrimoniali all'Ente che avra' facolta' di alienarli nelle forme di legge.
Alle concessioni eventualmente esistenti per i beni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 42 del codice della navigazione .
A modifica delle vigenti disposizioni le attribuzioni spettanti all'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Trieste relativamente all'esecuzione delle opere marittime e portuali nonche' delle forniture dei mezzi meccanici portuali, finanziate dallo Stato, anche mediante contributo, sono trasferite ad un funzionario dello Stato in qualita' di revisore tecnico.
Il revisore tecnico e' scelto tra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, viene designato dal Ministero dei lavori pubblici ed e' comandato a prestare servizio presso l'Ente ai sensi dell' art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 .
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aree ed i beni compresi nella circoscrizione dell'Ente; gia' in uso ad altre amministrazioni dello Stato per servizi non attinenti al traffico portuale, sono trasferiti al pubblico demanio marittimo e consegnati all'Ente, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello delle finanze.
Le aree, con i fabbricati su di esse insistenti, non piu' utilizzate per scopi connessi con il traffico portuale che saranno indicate con decreto del Ministro della marina mercantile da emanarsi, di concerto con quello delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, passano come beni patrimoniali all'Ente che avra' facolta' di alienarli nelle forme di legge.
Alle concessioni eventualmente esistenti per i beni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 42 del codice della navigazione .
A modifica delle vigenti disposizioni le attribuzioni spettanti all'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Trieste relativamente all'esecuzione delle opere marittime e portuali nonche' delle forniture dei mezzi meccanici portuali, finanziate dallo Stato, anche mediante contributo, sono trasferite ad un funzionario dello Stato in qualita' di revisore tecnico.
Il revisore tecnico e' scelto tra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, viene designato dal Ministero dei lavori pubblici ed e' comandato a prestare servizio presso l'Ente ai sensi dell' art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 .