Articolo 12 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
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Art. 12.

Corso di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. La specializzazione per le attivita' di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:
a) e' annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
b) e' attivato presso le universita' autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
c) e' programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle universita'.
3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonche' a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 e' titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
((5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalita' attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione))
Entrata in vigore il 27 novembre 2021
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