Art. 6. Progetto individuale 1. Il Progetto individuale di cui all' articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 , e' redatto dal competente Ente locale ((d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale)) sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita'.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche ((con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata)) .
(( 2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche ((con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata)) .
(( 2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))