Art. 5. (Autorizzazioni di prodotti fitosanitari: rilascio, rinnovo, riesame, ritiro e modifiche) 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) . 2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) . 3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) . 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) . 5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) . 6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) . 7. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) . 8. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) . 9. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) . 10. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) . 11. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) . 12. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) . 13. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
14 (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
15. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
16. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
17. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
18. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
19. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
20. Allo scopo di proteggere le risorse idriche vulnerabili o per altri motivi di tutela sanitaria o ambientale, inclusa la tutela dell'entomofauna utile e degli altri organismi utili, il Ministro della sanita', su documentata richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, puo' disporre limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, nonche' particolari periodi di trattamento in aree specifiche del territorio, per prodotti fitosanitari autorizzati; la Regione o la Provincia autonoma possono chiedere che propri esperti siano sentiti dalla Commissione.
21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni e le Province autonome, definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le Regioni e le Province autonome possono chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego di cui al comma 20.
22. Le Regioni e le Province autonome regolamentano, per i prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del comma 1:
a) l'impiego per scopi non agricoli di quelli ad attivita' diserbante;
b) il trattamento con mezzi aerei in casi eccezionali e di dimostrata necessita', di quelli autorizzati per lo scopo specifico.
14 (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
15. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
16. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
17. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
18. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
19. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290 )) .
20. Allo scopo di proteggere le risorse idriche vulnerabili o per altri motivi di tutela sanitaria o ambientale, inclusa la tutela dell'entomofauna utile e degli altri organismi utili, il Ministro della sanita', su documentata richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, puo' disporre limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, nonche' particolari periodi di trattamento in aree specifiche del territorio, per prodotti fitosanitari autorizzati; la Regione o la Provincia autonoma possono chiedere che propri esperti siano sentiti dalla Commissione.
21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni e le Province autonome, definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le Regioni e le Province autonome possono chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego di cui al comma 20.
22. Le Regioni e le Province autonome regolamentano, per i prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del comma 1:
a) l'impiego per scopi non agricoli di quelli ad attivita' diserbante;
b) il trattamento con mezzi aerei in casi eccezionali e di dimostrata necessita', di quelli autorizzati per lo scopo specifico.