Art. 7.
(Art. 65 della legge).
La dichiarazione di riserva per la riproduzione in altre riviste o in altri giornali, anche radiofonici, di articoli di attualita' di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, a' sensi dell'art. 65 della legge, si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole « riproduzione riservata » o altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo.
(Art. 65 della legge).
La dichiarazione di riserva per la riproduzione in altre riviste o in altri giornali, anche radiofonici, di articoli di attualita' di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, a' sensi dell'art. 65 della legge, si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole « riproduzione riservata » o altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo.