Articolo 12 del Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633
Articolo 11Articolo 13
Versione
18 dicembre 1942
Art. 12.
(Art. 123 della legge).

L'obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell'opera, a norma dell'art. 123 della legge, spetta all'editore.

Il contrassegno e' apposto sugli esemplari dell'opera dalle associazioni sindacali interessate, a mezzo dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.), salvo che l'autore non vi provveda direttamente, contrassegnando ciascun esemplare con la propria firma autografa. In tal caso, l'autore direttamente o per mezzo dell'editore deve darne comunicazione alla propria associazione sindacale di categoria, prima della messa in circolazione dell'opera.

Le categorie di opere che devono essere oggetto del contrassegno in applicazione delle disposizioni della legge e in ispecie degli articoli 122 e 130, nonche' le modalita' del contrassegno medesimo e l'indicazione di chi debba sopportare la relativa spesa, possono essere stabilite anche da accordi economici collettivi tra le associazioni sindacali interessate, salvo in ogni caso il diritto dell'autore di contrassegnare con la propria firma autografa ciascun esemplare dell'opera ai sensi del comma precedente.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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