Articolo 31 del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
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Art. 31. (Indennita' spettante ai magistrati onorari in servizio) 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, ((le disposizioni dell'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonche')) i criteri di liquidazione delle indennita' previsti dalle disposizioni di cui all' articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , per i giudici di pace, e all' articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 , per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.
Entrata in vigore il 1 maggio 2025
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