Articolo 30 ter del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Articolo 32Articolo 30 quater
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1 maggio 2025
Art. 30-ter. (( (Attivita' dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale).)) 1. ((I magistrati onorari confermati non prestano attivita' durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, e' riconosciuto il diritto di non prestare attivita' nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il compenso previsto dagli articoli 31-bis e 31-ter del presente decreto e' corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo.))
Entrata in vigore il 1 maggio 2025