Articolo 30 quinquies del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Articolo 30 quaterArticolo 30 sexies
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1 maggio 2025
Art. 30-quinquies. (( (Valutazione di idoneita' professionale del magistrato onorario confermato).)) 1. ((I magistrati onorari confermati sono sottoposti con cadenza quadriennale a valutazione diretta a confermare la permanenza dell'idoneita' professionale.)) 2. ((Per il fine di cui al comma 1 sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:
a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attivita' svolta dal magistrato, nel quale sono indicati i fatti rilevanti per le valutazioni di cui ai commi 3 e 4;
b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformita' ai criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura;
c) l'autorelazione del magistrato onorario;
d) le statistiche comparate sull'attivita' svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, e ogni altro documento ritenuto utile;
e) l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3;
f) le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.)) 3. ((Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneita' o non idoneita' a svolgere le funzioni giudiziarie e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio di non idoneita'. I giudizi di idoneita' non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.)) 4. ((Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio di non idoneita' del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il magistrato onorario confermato e' sottoposto a nuova valutazione di idoneita' professionale, che tiene conto del lavoro svolto nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, e, in caso di seconda valutazione di non idoneita', e' dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.))
Entrata in vigore il 1 maggio 2025
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