Art. 29-bis. (( (Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati).)) 1. ((I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, svolgono la loro attivita' secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformita' alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessita' che nell'orario complessivo siano comprese sia le attivita' da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonche' le attivita' di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non e' superiore a trentasei ore per ogni settimana.)) 2. ((I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilita' secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformita' alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessita' che nell'orario complessivo siano comprese sia le attivita' da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonche' le attivita' di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non e' superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di ulteriori attivita' lavorative o professionali.))
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1 maggio 2025
1 maggio 2025
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- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 4965Provvedimento: […] nella relazione introduttiva alla deliberazione impugnata si legge che “la presente risoluzione fornisce ai presidenti dei tribunali e ai procuratori della Repubblica, per quanto di rispettiva competenza, le indicazioni per la definizione del programma lavorativo a cui dovranno attenersi i magistrati onorari confermati, in conformità a quanto previsto dall'art. 29-bis del d.lgs. 116 del 2017, così come novellato dalla legge 51 del 2025, entrata in vigore il 1° maggio 2025”.Leggi di più...
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- 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 4955Provvedimento: […] nella relazione introduttiva alla deliberazione impugnata si legge che “la presente risoluzione fornisce ai presidenti dei tribunali e ai procuratori della Repubblica, per quanto di rispettiva competenza, le indicazioni per la definizione del programma lavorativo a cui dovranno attenersi i magistrati onorari confermati, in conformità a quanto previsto dall'art. 29-bis del d.lgs. 116 del 2017, così come novellato dalla legge 51 del 2025, entrata in vigore il 1° maggio 2025”.Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 4884Provvedimento: […] nella relazione introduttiva alla deliberazione impugnata si legge che “la presente risoluzione fornisce ai presidenti dei tribunali e ai procuratori della Repubblica, per quanto di rispettiva competenza, le indicazioni per la definizione del programma lavorativo a cui dovranno attenersi i magistrati onorari confermati, in conformità a quanto previsto dall'art. 29-bis del d.lgs. 116 del 2017, così come novellato dalla legge 51 del 2025, entrata in vigore il 1° maggio 2025”.Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 4869Provvedimento: […] nella relazione introduttiva alla deliberazione impugnata si legge che “la presente risoluzione fornisce ai presidenti dei tribunali e ai procuratori della Repubblica, per quanto di rispettiva competenza, le indicazioni per la definizione del programma lavorativo a cui dovranno attenersi i magistrati onorari confermati, in conformità a quanto previsto dall'art. 29-bis del d.lgs. 116 del 2017, così come novellato dalla legge 51 del 2025, entrata in vigore il 1° maggio 2025”.Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 4963Provvedimento: […] nella relazione introduttiva alla deliberazione impugnata si legge che “la presente risoluzione fornisce ai presidenti dei tribunali e ai procuratori della Repubblica, per quanto di rispettiva competenza, le indicazioni per la definizione del programma lavorativo a cui dovranno attenersi i magistrati onorari confermati, in conformità a quanto previsto dall'art. 29-bis del d.lgs. 116 del 2017, così come novellato dalla legge 51 del 2025, entrata in vigore il 1° maggio 2025”.Leggi di più...
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