Articolo 29 bis del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Articolo 29Articolo 29 ter
Versione
1 maggio 2025
Art. 29-bis. (( (Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati).)) 1. ((I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, svolgono la loro attivita' secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformita' alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessita' che nell'orario complessivo siano comprese sia le attivita' da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonche' le attivita' di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non e' superiore a trentasei ore per ogni settimana.)) 2. ((I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilita' secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformita' alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessita' che nell'orario complessivo siano comprese sia le attivita' da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonche' le attivita' di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non e' superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di ulteriori attivita' lavorative o professionali.))
Entrata in vigore il 1 maggio 2025
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