Art. 9. (( (Procedure di valutazione della conformita'). )) (( 1. La conformita' di un apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e' dimostrata mediante una delle seguenti procedure di valutazione della conformita':
a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II;
b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III.
2. Il fabbricante puo' scegliere di limitare l'applicazione della procedura di cui al comma 1, lettera b), ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali, a condizione che agli altri aspetti dei requisiti essenziali sia applicata la procedura di cui al comma 1, lettera a). ))
a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II;
b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III.
2. Il fabbricante puo' scegliere di limitare l'applicazione della procedura di cui al comma 1, lettera b), ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali, a condizione che agli altri aspetti dei requisiti essenziali sia applicata la procedura di cui al comma 1, lettera a). ))