Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
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24 ottobre 1997
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14 giugno 2003
Art. 3. Zone speciali di conservazione 1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano, (( i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della )) rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000".
2. Il Ministro dell'ambiente (( e della tutela del territorio )) , (( designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata )) i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.
3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", (( il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio )) , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce (( , anche finalizzandole alla redazione )) delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all' articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 , le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
4. Il Ministro dell'ambiente (( e della tutela del territorio )) trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino (( da attuare. )) (( 4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva. ))
Entrata in vigore il 14 giugno 2003
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