Articolo 8 - Accordo della Legge 18 settembre 2025, n. 143
Articolo 7Articolo 9
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4 ottobre 2025
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate

1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso canali governativi approvati dalla Autorita' competente per la Sicurezza o da altra Autorita' designata dalle Parti.
4. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondo ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' permesso al personale delle Parti che abbia necessita' di conoscere e che possieda un adeguato nulla osta di sicurezza, in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solamente per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze parti/organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per la Sicurezza della Parte originatrice.
8. Senza pregiudizio alla immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' competenti per la Sicurezza o da Autorita' designate dalle Parti.

Entrata in vigore il 4 ottobre 2025