Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'articolo 16, comma 4 , gli articoli 17 e 18 e, all' articolo 22, la lettera f) del comma 2 ed il comma 3 .
2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 si provvede alla rinnovazione della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 4.
3. Nelle more della riorganizzazione di cui all'articolo 5, resta ferma, per i dirigenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalita' di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000.
4. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' dell'Istituto nelle more dell'approvazione della pianta organica e dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), il presidente puo' conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), per una durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori dodici mesi, per assicurare la funzionalita' dell'Istituto fino alla conclusione delle procedure concorsuali.
5. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si applicano all'ISTAT le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.
Note all'art. 6:
- Si riporta il comma 4 dell'art. 16, e gli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 :
«4. Il presidente puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonche' ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalita' che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22.».
«Art. 17 (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica). - 1. E' costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.
2. Il comitato e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;
b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei piu' complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;
c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all' art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
d) da un rappresentante dell'UPI;
e) da un rappresentante dell'Union-camere;
f) da tre rappresentati dell'ANCI;
g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei piu' complessi sistemi d'informazione;
h) dal direttore generale dell'ISTAT;
i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.
3. Il comitato puo' essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu' di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.
7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita'.
8. Il comitato e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.».
«Art. 18 (Consiglio dell'ISTAT). - 1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla la attivita' dell'Istituto.
2. Il consiglio e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;
c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;
d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.
3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne e' il segretario.
4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.
5. Il consiglio e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.».
- Per l' art. 22 del decreto legislativo n. 322 del 1989 , si veda nella note all'art. 5.
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda nelle note alle premesse.
2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 si provvede alla rinnovazione della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 4.
3. Nelle more della riorganizzazione di cui all'articolo 5, resta ferma, per i dirigenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalita' di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000.
4. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' dell'Istituto nelle more dell'approvazione della pianta organica e dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), il presidente puo' conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), per una durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori dodici mesi, per assicurare la funzionalita' dell'Istituto fino alla conclusione delle procedure concorsuali.
5. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si applicano all'ISTAT le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.
Note all'art. 6:
- Si riporta il comma 4 dell'art. 16, e gli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 :
«4. Il presidente puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonche' ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalita' che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22.».
«Art. 17 (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica). - 1. E' costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.
2. Il comitato e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;
b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei piu' complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;
c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all' art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
d) da un rappresentante dell'UPI;
e) da un rappresentante dell'Union-camere;
f) da tre rappresentati dell'ANCI;
g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei piu' complessi sistemi d'informazione;
h) dal direttore generale dell'ISTAT;
i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.
3. Il comitato puo' essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu' di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.
7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita'.
8. Il comitato e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.».
«Art. 18 (Consiglio dell'ISTAT). - 1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla la attivita' dell'Istituto.
2. Il consiglio e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;
c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;
d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.
3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne e' il segretario.
4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.
5. Il consiglio e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.».
- Per l' art. 22 del decreto legislativo n. 322 del 1989 , si veda nella note all'art. 5.
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda nelle note alle premesse.