Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 giugno 1990
Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dal medesimo regolamento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 4:
- L'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 , e' cosi' formulato:
"Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia".
- Si trascrive il testo dell' art. 172 della legge n. 312/1980 (in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980), concernente: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato":
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".
Entrata in vigore il 15 giugno 1990
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