Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 giugno 1990
Art. 10. Indennita' di ordine pubblico fuori sede 1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell'indennita' di cui all' art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204 , e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennita' giornaliera di ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:
a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII- bis: L. 40.000;
b) livello IV: L. 30.000.
2. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1:
a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o piu' ore comportano l'attribuzione della indennita' di ordine pubblico fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l'indennita' e' dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;
b) l'indennita' compete per il servizio di ordine pubblico in localita' poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;
c) l'indennita' non e' cumulabile con l'indennita' di marcia e con il trattamento economico di missione;
d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del trenta per cento;
e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede e' obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1› giugno 1990.
Note all' art. 10 :
- L' art. 1 della legge n. 204/1975 recante: "Norme di adeguamento dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede" sostituisce l' art. 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 (Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato), con il seguente:
"L'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e' stabilita nelle seguenti misure:
Personale Personale
fruente non fruente
di aggiunta di aggiunta
di famiglia di famiglia
Lire Lire
___ ___
Marescialo maggiore, maresciallo
capo, maresciallo di alloggio e
gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . .4.000 2.500
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . . . .3.200 2.000
Appuntato, carabiniere e gradi
corrispondenti . . . . . . . . . . . . . .2.500 1.600
Allievo carabiniere e gradi
corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . __ 600".
- Si trascrive il testo dell' art. 6 della legge n. 284/1977 e dell' art. 3 della legge n. 505/1978 , che hanno modificato il suddetto articolo:
" Art. 6 legge n. 284/1977 . - Le misure dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previste dall' art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204 sono sostituite dalle seguenti:
Personale Personale
fruente non fruente
di aggiunta di aggiunta
di famiglia di famiglia
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___ ___ Marescialo maggiore, maresciallo
capo, maresciallo di alloggio e
gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . .8.000 5.000
Brigadiere e vicebrigadiere . . . . . . .6.400 4.000
Appuntato, carabiniere e gradi
corrispondenti, allievo carabiniere
e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . .5.000 3.200
L'indennita' di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed e' ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede".
" Art. 3 legge n. 505/1978 . - A decorrere dalla data indicata nell'art. 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284 ".
Entrata in vigore il 15 giugno 1990
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