Art. 4. 1. Nell' art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila.
Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione duecentomila.
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata.".
Nota all' art. 4 :
- L' art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
"Art. 109. - Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare olloggio a persone non munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne la identita' proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Per gli stranieri e' sufficiente la esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalita' e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milioneduecentomila.
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata".
"Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila.
Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione duecentomila.
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata.".
Nota all' art. 4 :
- L' art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
"Art. 109. - Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare olloggio a persone non munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne la identita' proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Per gli stranieri e' sufficiente la esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalita' e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milioneduecentomila.
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata".