Articolo 4 del Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480
Articolo 3Articolo 5
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5 agosto 1994
Art. 4. 1. Nell' art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila.
Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione duecentomila.
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata.".
Nota all' art. 4 :
- L' art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
"Art. 109. - Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare olloggio a persone non munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne la identita' proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Per gli stranieri e' sufficiente la esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalita' e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milioneduecentomila.
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata".
Entrata in vigore il 5 agosto 1994
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