Articolo 2 del Decreto 17 dicembre 2010, n. 256
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18 febbraio 2011
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21 settembre 2013
Art. 2. Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati in favore dei Mutuatari per l'acquisto dell'abitazione principale.
2. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo (di seguito: «mutui»), sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo ((non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.)) 3. I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
a) eta' inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ((non superiore a 40.000 euro. Il Gestore di cui all'articolo 1, nelle attivita' di ammissione alla garanzia, ai sensi dell'articolo 5, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, e di contestuale parziale indisponibilita' delle dotazioni del Fondo, assegna priorita' alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.)) ;
c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprieta' per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
4. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ((, non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), nella concessione della garanzia viene data priorita' ai casi nei quali l'immobile sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40.))
Entrata in vigore il 21 settembre 2013