Art. 3. Soggetti finanziatori 1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»):
a) le banche iscritte all'albo di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ((di cui all'articolo 106)) del medesimo decreto legislativo.
2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema e' stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
3. Con il Protocollo si disciplinano:
a) le modalita' di adesione dei finanziatori;
b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui e, in particolare, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo;
c) gli eventi che consentono ai Mutuatari una sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi;
d) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto.
4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive ((non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente,)) , oltre all'ipoteca sull'immobile.
a) le banche iscritte all'albo di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ((di cui all'articolo 106)) del medesimo decreto legislativo.
2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema e' stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
3. Con il Protocollo si disciplinano:
a) le modalita' di adesione dei finanziatori;
b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui e, in particolare, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo;
c) gli eventi che consentono ai Mutuatari una sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi;
d) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto.
4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive ((non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente,)) , oltre all'ipoteca sull'immobile.