Art. 4. Copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 125 miliardi per il 1992, in lire 130 miliardi per il 1993 e in lire 135 miliardi per il 1994, posti a carico del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 , si provvede ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della medesima legge. Per l'anno 1992 l'aliquota contributiva prevista da detto comma ottavo, e' elevata dello 0,05% e per gli anni successivi si provvede a determinare l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale del Fondo.
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28 febbraio 1992
28 febbraio 1992
Commentario • 1
- 1. Liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datoreAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2007
Giurisprudenza • 87
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 27/01/2023, n. 123Provvedimento: […] esiste un rapporto di sinallagmaticità fra diritto e contribuzione: non solo a livello generale, ai fini della copertura (art. 4 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 - Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di la- voro - che richiama l'art. 2 ottavo comma della legge 29 maggio 1982 n. 287, nel contempo elevando l'aliquota contributiva ivi prevista per il contributo posto a carico dei datori di lavoro), […] 3 207/1982 e dall'art. 4 d.lgs. n. 80/1992 nonché dai vari decreti ministeriali an- nualmente succedutisi in tema di determinazione delle aliquote contributive in favore del Fondo di Garanzia , […]Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2024, n. 11198Provvedimento: […] 2. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, LAURA CRISTINA PAOLA GOBBER. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con il primo motivo di ricorso l'INPS lamenta la violazione degli articoli 2112 cod.civ., in relazione agli articoli 1 e 2 legge n. 297 del 1982 e all'art. 4 d.lgs. n.80 del 1992, per avere la Corte di merito, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 2112 cod.civ., in ragione del credito, ritenuto non obbligato solidalmente, con il datore di lavoro fallito, il datore di lavoro cessionario ed onerato, della prestazione richiesta, l'ente previdenziale.Leggi di più...
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- 3. Trib. Milano, sentenza 20/11/2024, n. 5137Provvedimento: […] 2. Come è noto, in caso di insolvenza del datore di lavoro, per garantire ai lavoratori una tutela minima è stato costituito presso l il Fondo di garanzia, CP_1 che si sostituisce al datore di lavoro insolvente per il pagamento anche del TFR, oltre che di altri crediti retributivi dei lavoratori (art. 2 della L. 297/1982; artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 80/1992; D.Lgs. 186/2005; Circ. 26 luglio 2023 n. 70). CP_1 sostiene che non era in grado di produrre la copia Parte_1 autentica dello stato passivo né la dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) che attestasse la non opposizione ai loro crediti, poiché i responsabili della procedura svedese avevano risposto a Parte_1Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2004, n. 23930Provvedimento: […] Si è in presenza quindi di una vera e propria assicurazione sociale (in materia di aliquota contributiva cfir. l'art. 4 d.lgs. n. 80/1992) che (a parte l'elemento dell'obbligatorietà - tipico delle assicurazioni sociali e l'individuazione nel datore di lavoro del soggetto tenuto al versamento dei contributi, non inusuale nelle assicurazioni sociali del lavoro subordinato) ha elementi di analogia con la vera e propria assicurazione privatistica dei crediti (assicurazione del ramo danni), che sia stipulata per mera iniziativa del creditore. […]Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8338Provvedimento: […] Decidendo sull'appello proposto dalla REPUBBLICA ITALIANA e sull'incidentale appello proposto da ET BI, il Tribunale di Firenze in riforma della sentenza pretorile condannò l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) al pagamento della somma ivi indicata, con rivalutazione ed interessi (dal 75^ giorno successivo agli eventi previsti dall'art. 2 secondo comma della legge 297 del 1982). A questa decisione il Tribunale giunge affermando che l'art. 4 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80 pone a carico del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS l'onere di indennizzo ex art. 2 settimo comma;Leggi di più...
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