Articolo 4 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
Articolo 3Articolo 5
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28 febbraio 1992
Art. 4. Copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 125 miliardi per il 1992, in lire 130 miliardi per il 1993 e in lire 135 miliardi per il 1994, posti a carico del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 , si provvede ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della medesima legge. Per l'anno 1992 l'aliquota contributiva prevista da detto comma ottavo, e' elevata dello 0,05% e per gli anni successivi si provvede a determinare l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale del Fondo.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1992
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