Articolo 7 - Accordo della Legge 7 gennaio 1992, n. 30
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 gennaio 1992
Articolo 7
Surroga
Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti abbia proceduto, a favore di un suo investitore, a pagamenti per effetto di una garanzia assicurativa concessa per rischi non commerciali connessi ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima - sotto riserva di opposizione del reciproco diritto di ripetizione delle imposte, tasse e contributi non assolti e dovuti - ne accettera' la surrogazione nei diritti all'investitore fino a concorrenza dell'intero ammontare della garanzia concessa.
Ai trasferimenti effettuati per effetto di tale surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1992