Articolo 2 - Accordo della Legge 7 gennaio 1992, n. 30
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 gennaio 1992
Articolo 2
Promozione e protezione degli Investimenti
Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri conferitili dalle sue leggi, autorizzera' tali investimenti.
Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la cessione o la trasformazione degli investimenti nel suo territorio effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1992