Articolo 12 - Accordo della Legge 7 gennaio 1992, n. 30
Articolo 11Articolo 13
Versione
28 gennaio 1992
Articolo 12
Applicazione di altre norme
Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle sue leggi, dei suoi regolamenti o di altre disposizioni o contratti specifici sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1992
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