Art. 1.
La somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania al Governo della Repubblica italiana in base all'Accordo del 2 giugno 1961 a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia, sara' ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto.
Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti per aver:
a) compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, ovvero,
b) svolto attivita' politica, in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, ovvero,
c) appartenuto a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista e fascista, ovvero,
d) compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione, ovvero,
e) partecipato a scioperi, o compiuto atti in occasione degli stessi, ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione, ovvero, f) subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o di azioni di rappresaglia, ovvero,
g) subito persecuzioni per ragioni razziali.
Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
La somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania al Governo della Repubblica italiana in base all'Accordo del 2 giugno 1961 a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia, sara' ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto.
Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti per aver:
a) compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, ovvero,
b) svolto attivita' politica, in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, ovvero,
c) appartenuto a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista e fascista, ovvero,
d) compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione, ovvero,
e) partecipato a scioperi, o compiuto atti in occasione degli stessi, ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione, ovvero, f) subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o di azioni di rappresaglia, ovvero,
g) subito persecuzioni per ragioni razziali.
Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti.