Art. 6.
La domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.
Nella domanda devono essere indicati, oltre le generalita' ed il domicilio del richiedente, i seguenti dati:
luogo e data della cattura;
esposizione sommaria dei motivi che determinarono la cattura;
luogo e denominazione del campo e dei campi di deportazione;
data del rimpatrio;
data effettiva o presunta della morte per i deceduti in stato di deportazione o a causa di essa.
La domanda, se presentata dal deportato, deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato attestante cime il richiedente alla data della deportazione era cittadino italiano;
b) ogni documento atto a comprovare il fatto della cattura, della deportazione ed il motivo che lo ha determinato, quali l'attestazione di reduce dalla deportazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell' art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 , o le dichiarazioni rilasciate dagli Enti indicati nell'art. 13;
c) dichiarazione di non aver percepito, ne' direttamente ne' indirettamente, alcuna somma a titolo di indennizzo da parte della Repubblica Federale di Germania. Tale dichiarazione deve essere redatta a termini dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 .
Se presentata dall'avente causa la domanda deve essere corredata, altre che dei documenti di cui alle lettere da a) a c), anche dei seguenti documenti:
d) stato di famiglia;
e) certificato di morte del deportato deceduto dopo la sua liberazione;
f) documento comprovante che il decesso e' avvenuto a causa della deportazione;
g) atto notorio, oppure dichiarazione sostitutiva di esso ai sensi dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 , resa e sottoscritta dall'interessato, da cui risulti che non esistono altri aventi diritto di grado preferenziale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4.
La domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.
Nella domanda devono essere indicati, oltre le generalita' ed il domicilio del richiedente, i seguenti dati:
luogo e data della cattura;
esposizione sommaria dei motivi che determinarono la cattura;
luogo e denominazione del campo e dei campi di deportazione;
data del rimpatrio;
data effettiva o presunta della morte per i deceduti in stato di deportazione o a causa di essa.
La domanda, se presentata dal deportato, deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato attestante cime il richiedente alla data della deportazione era cittadino italiano;
b) ogni documento atto a comprovare il fatto della cattura, della deportazione ed il motivo che lo ha determinato, quali l'attestazione di reduce dalla deportazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell' art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 , o le dichiarazioni rilasciate dagli Enti indicati nell'art. 13;
c) dichiarazione di non aver percepito, ne' direttamente ne' indirettamente, alcuna somma a titolo di indennizzo da parte della Repubblica Federale di Germania. Tale dichiarazione deve essere redatta a termini dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 .
Se presentata dall'avente causa la domanda deve essere corredata, altre che dei documenti di cui alle lettere da a) a c), anche dei seguenti documenti:
d) stato di famiglia;
e) certificato di morte del deportato deceduto dopo la sua liberazione;
f) documento comprovante che il decesso e' avvenuto a causa della deportazione;
g) atto notorio, oppure dichiarazione sostitutiva di esso ai sensi dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 , resa e sottoscritta dall'interessato, da cui risulti che non esistono altri aventi diritto di grado preferenziale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4.