Articolo 2 del Decreto 26 gennaio 1988, n. 30
Articolo 1
Versione
25 febbraio 1988
Art. 2. Gli organi regionali nonche' quelli delle unita' sanitarie locali competenti secondo i rispettivi ordinamenti adotteranno i provvedimenti conseguenti alle disposizioni contenute nel presente decreto.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1988
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