Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 aprile 2001 |
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| Data dell'ultima modifica : | 15 aprile 2001 |
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Catania, sez. IV, sentenza 07/11/2011, n. 2641Provvedimento: N. 02287/2011 REG.RIC. N. 02641/2011 REG.PROV.COLL. N. 02287/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2287 del 2011, proposto da: -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Marino, Giovanni Laresca, con domicilio eletto presso ZI NA in IA, via Falsaperla, 15; contro -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avv. Clotilde Minasi, Giancarlo Niutta, con domicilio eletto presso Liliana Iachelli in IA, via Messina, 829 c/o Azienda Ospedaliera Cannizzaro; per …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- segreto professionale·
- giurisprudenza amministrativa·
- tutela dei denuncianti·
- diritto alla riservatezza·
- accesso ai documenti amministrativi·
- art. 24 legge 241/1990·
- diritto all'anonimato·
- legge 241/1990·
- diritto di difesa
- 2. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/07/2010, n. 16993Provvedimento: N. 06014/2006 REG.RIC. N. 16993/2010 REG.SEN. N. 06014/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6014 del 2006, proposto da: DO NN, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Giancarlo Di Meglio e Ciriaco Rossetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Forio (Na) ) e pertanto, ex combinato disposto fra art. 19 l. 1034/1971 ed art. 35 R.D. 1054/1924, da intendersi domiciliati per gli atti e gli effetti del presente ricorso presso la segreteria …Leggi di più...
- art. 51 l. n. 142/1990·
- art. 167 d.l.vo n. 42/2004·
- autorizzazione paesagistica·
- violazione di legge·
- art. 6 l. n. 127/1997·
- sospensione dei lavori·
- vincolo paesagistico·
- art. 10 bis l. n. 241/1990·
- riduzione in pristino·
- danno ambientale·
- art. 7 l. n. 241/1990·
- interesse pubblico·
- art. 36 d.P.R. 380/2001·
- art. 27 d.P.R. 380/2001·
- silenzio rigetto
- 3. Corte d'Appello Milano, ordinanza 16/02/2018Provvedimento: RG.4657 2017 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai Sigg.ri giudici Raimondo Mesiano Presidente Anna Mantovani Consigliere Consigliere rel Maria Elena Catalano ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento promosso in grado d'appello tra: P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LAUROParte_ 1 " presso il cui Studio Legale, sito in VIA SALVATOR GIOVANNI C.F. 1 " ROSA, 6 80026 CASORIA, dichiara di essere elettivamente domiciliata Appellante Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 [...] C.F. 2 presso il cui rappresentata e difesa dall'Avv. GASPARINI ANNA Studio Legale sito in LARGO PEDRINI, 1/R 23100 SONDRIO, …Leggi di più...
- interessi usurai·
- appello inammissibile·
- contributo unificato·
- tasso soglia usura·
- commissione massimo scoperto·
- contratto mono firma·
- art. 210 c.p.c.·
- onere della prova·
- esibizione documenti·
- art. 348 bis c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. Obbligo del segreto professionale 1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84 , hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciutoper ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.
2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall' articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.
3. Agli assistenti sociali si applicano, altresi', tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1, comma 1:
- La legge 23 marzo 1993, n. 84 , reca: "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale". - Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.