Articolo 35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119
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Versione
23 aprile 1981
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Versione
27 novembre 1989
Art. 35.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell' articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , le unita' sanitarie locali, di cui all' articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unita' sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unita' sanitarie locali con le aziende di credito.
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.
Le regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
La direzione generale del tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al precedente comma, provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi delle regioni degli importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei medesimi importi di un conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell' articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di cui al quarto comma, accreditano le quote spettanti alle unita' sanitarie locali ad apposite contabilita' speciali intestate alle unita' sanitarie medesime, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, scritturando i relativi importi in apposito conto.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1989, N. 382)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1989, N. 382))
Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' di funzionamento del conto corrente e delle contabilita' speciali di cui al precedente articolo, nonche' le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilita' generale dello Stato e nel relativo regolamento.
E' abrogato l' articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
Entrata in vigore il 27 novembre 1989
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