Art. 6. Ministero dell'istruzione e del merito 1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: «E' istituito il Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;
b) all'articolo 50 ((, comma 1)) :
1) ((...)) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;
2) ((...)) le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»;
3) ((...)) le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione ((del merito e all'incremento)) delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti»;
c) all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» e' sostituita dalla seguente: «ventotto»;
d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»;
e) all'articolo 51-ter ((, comma 1,)) le parole: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito».
3. Le denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione».
(( 3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalita' degli uffici di diretta collaborazione, all' articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , al primo periodo, dopo le parole: "con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi dell' articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 ,", al terzo periodo, le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del" e, al quarto periodo, le parole: "e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all' articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all' articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ))
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: «E' istituito il Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;
b) all'articolo 50 ((, comma 1)) :
1) ((...)) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;
2) ((...)) le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»;
3) ((...)) le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione ((del merito e all'incremento)) delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti»;
c) all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» e' sostituita dalla seguente: «ventotto»;
d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»;
e) all'articolo 51-ter ((, comma 1,)) le parole: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito».
3. Le denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione».
(( 3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalita' degli uffici di diretta collaborazione, all' articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , al primo periodo, dopo le parole: "con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi dell' articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 ,", al terzo periodo, le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del" e, al quarto periodo, le parole: "e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all' articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all' articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ))