Art. 5. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili».
3. L' articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , e' abrogato.
2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili».
3. L' articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , e' abrogato.