Articolo 7 della Legge 17 luglio 1919, n. 1176
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 agosto 1919
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Versione
6 marzo 1963
Art. 7. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1963, N. 66))
Entrata in vigore il 6 marzo 1963
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