Articolo 5 del Decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237
Articolo 4Articolo 6
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21 maggio 1992
Art. 5.
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75
Entrata in vigore il 21 maggio 1992
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