(Modifica dell' articolo 33, comma 1 - lettera c) e comma 3) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 )
L' articolo 33, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 , e' modificato come segue:
"Il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge 26 febbraio 1986 n. 38 e al decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 1986 n. 13, e' rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'articolo 32, commi 1 e 2, moltiplicato per il numero delle ore di incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili.". L' articolo 33 - comma 3 - del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 , e' sostituito dal seguente:
"Ai medici specialisti convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennita' integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale.".